Patente a Crediti nei cantieri: come recuperare i punti decurtati con la Nota INL n. 4634/2026
Il 3 luglio 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il modulo ufficiale per la presentazione dell'istanza di recupero crediti della Patente a Crediti nei cantieri, rendendo concretamente attivabile la procedura definita dalla Nota n. 4634 del 24 giugno 2026. Per le imprese edili e i lavoratori autonomi che hanno subito decurtazioni, si apre la fase operativa più attesa: quella del recupero. Capire esattamente come funziona il sistema, cosa valutano le Commissioni territoriali e quali investimenti tecnologici sono riconosciuti è oggi una priorità gestionale, non solo un adempimento burocratico.
In breve
Con la Nota n. 4634 del 24 giugno 2026 e la pubblicazione del relativo modulo il 3 luglio 2026, l'INL ha completato il quadro operativo per il recupero dei crediti della Patente a Crediti nei cantieri temporanei e mobili (art. 27, D.Lgs. 81/2008). Il recupero massimo è di 15 crediti, ottenibili attraverso formazione aggiuntiva certificata e investimenti in salute e sicurezza, valutati da una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL, INAIL, ASL e rappresentante dei lavoratori. La formazione vale 0,25 crediti per ora e richiede frequenza minima del 90% e test finale con soglia del 70%. Per gli investimenti, la tabella INL prevede 1 credito per importi tra 5.000 e 25.000 euro, 3 crediti tra 25.000,01 e 50.000 euro e 6 crediti oltre 50.000 euro. Tra gli investimenti riconosciuti figurano sistemi di controllo degli accessi in cantiere, rilevamento delle presenze tracciato e tecnologie di monitoraggio in tempo reale, ambiti diretti di GoPlanner SAFETY, TIME e ACCESS. Il recupero può essere pianificato per moduli progressivi.
Il contesto: dove siamo con la Patente a Crediti nel 2026
La Patente a Crediti è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili dal 1° ottobre 2024, in base all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.L. 19/2024. Ogni soggetto parte da un punteggio di 30 crediti e la soglia minima per poter operare è fissata a 15 crediti. Scendere sotto questa soglia significa il blocco operativo del cantiere, con sanzione minima di 12.000 euro.
Dal 1° gennaio 2026, con le modifiche introdotte dalla Legge 198/2025, le decurtazioni operano in modo più severo: anche una sola giornata di lavoro irregolare comporta la perdita di 5 crediti per ciascun lavoratore coinvolto, senza più il meccanismo calmieratore precedentemente previsto. In questo quadro, la procedura di recupero crediti prevista dal D.M. n. 132/2024 e ora operativa con le linee guida della Nota INL 4634/2026 è diventata uno strumento strategico, non di emergenza, per le imprese che operano in cantiere.
La Nota INL n. 4634/2026: cosa introduce operativamente
La Nota del 24 giugno 2026 è stata adottata in attuazione dell'art. 5, comma 4, del Decreto Direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, ed è stata condivisa con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro. Non si tratta di una circolare interpretativa generica: è un documento che definisce criteri uniformi per tutte le Commissioni territoriali chiamate a valutare le istanze di recupero, garantendo che l'esito di una domanda non dipenda dalla sede territoriale dell'INL competente.
La Commissione è composta da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, con la partecipazione dell'ASL territorialmente competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), individuato tramite l'Organismo Paritetico competente. Il calendario delle riunioni viene stabilito tenendo conto, per quanto possibile, del settore economico in cui opera l'impresa richiedente.
Il percorso formativo: regole, ore e soglie di valutazione
La formazione è il primo strumento per il recupero dei crediti. La Nota INL chiarisce che si tratta di percorsi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti obbligatoriamente dal D.Lgs. 81/2008: non sono compatibili con l'aggiornamento periodico ordinario e non possono sovrapporsi a corsi già completati come adempimento di legge.
I corsi devono essere erogati da soggetti formatori qualificati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2015, possono svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona e devono avere una durata proporzionata alla gravità e alla tipologia delle violazioni che hanno generato la decurtazione. La durata minima si calcola con questa formula: si sottraggono i crediti residui da 30, e si moltiplica il risultato per un coefficiente tra 0,8 e 1,5 determinato dalla Commissione in base alla gravità della violazione.
Il riconoscimento dei crediti avviene nella misura di 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto al numero intero. Per ottenere il riconoscimento occorre frequentare almeno il 90% delle ore previste e superare un test finale con un punteggio minimo del 70% di risposte corrette. L'attestato deve riportare dati del soggetto formatore, del partecipante, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione e la dicitura relativa alla validità ai fini del recupero crediti.
Il percorso formativo può essere strutturato per moduli, consentendo il recupero progressivo dei crediti al termine di ciascun modulo completato, senza attendere la conclusione dell'intero piano.
Gli investimenti tecnologici: cosa è riconosciuto e in che misura
Il secondo strumento di recupero sono gli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione valuta ogni investimento in base a tre criteri: sostenibilità economica e organizzativa rispetto alle dimensioni dell'impresa, capacità effettiva di ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, relazione diretta con le tipologie di violazioni che hanno determinato la decurtazione.
Non è sufficiente il semplice acquisto: occorre dimostrare che i beni o le tecnologie sono stati effettivamente integrati nei processi di lavoro e che i lavoratori sono stati formati al loro utilizzo. Gli investimenti realizzati con finanziamenti pubblici sono ammessi, purché l'impresa possa documentarne l'effettivo impatto sulla sicurezza.
La Nota INL elenca a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di investimento riconosciute:
- Sistemi di rilevamento ambientale: sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas tossici, ossigeno, con monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
- DPI intelligenti: dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro dotati di elettronica o sensori integrati, inclusi rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali e tessuti intelligenti. L'utilizzo effettivo deve essere documentato attraverso evidenze di formazione e addestramento.
- Tecnologie per la sorveglianza sanitaria: sistemi integrati per la gestione della salute dei lavoratori in cantiere.
- Robotica e automazione: per lavorazioni pericolose che possono essere sostituite o gestite in sicurezza tramite sistemi automatizzati.
- Metodologie formative immersive: realtà virtuale, aumentata o mista per simulazioni di emergenza, formazione e assistenza da remoto.
I crediti riconoscibili per investimento seguono una tabella precisa:
| Investimento realizzato | Crediti recuperabili |
|---|---|
| Da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro | 1 |
| Da 25.000,01 euro a 50.000,00 euro | 3 |
| Oltre 50.000,00 euro | 6 |
Anche il recupero tramite investimenti è pianificabile in modo graduale: la Commissione può riconoscere crediti sulla base dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati progressivamente conseguiti, senza attendere il completamento totale dell'investimento.
La digitalizzazione come investimento valutato ai fini del recupero
Un elemento di particolare rilievo della Nota INL 4634/2026 riguarda il riconoscimento esplicito dei sistemi software e di digitalizzazione come beni con finalità protettiva, elevando la digitalizzazione a presidio di legalità nei cantieri. L'INL riconosce che investire in sistemi di monitoraggio, tracciabilità e analisi dei dati di cantiere ha un valore diretto ai fini della riduzione del rischio, non solo ai fini della compliance documentale.
Questo significa che sistemi di controllo degli accessi in cantiere, piattaforme di rilevazione delle presenze tracciata con identificazione univoca dei lavoratori, strumenti di monitoraggio delle attività e della filiera di appalto rientrano nella categoria degli investimenti valutabili dalla Commissione, purché l'impresa documenti l'effettivo utilizzo e l'integrazione nei processi di sicurezza.
Le decurtazioni più frequenti che attivano la procedura
Per orientare la scelta degli investimenti e dei percorsi formativi più efficaci, è utile conoscere le violazioni che generano le decurtazioni più pesanti secondo l'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008. Tra le più frequenti: mancanza di DPI contro le cadute dall'alto (perdita di 10 crediti), infortuni che causano inabilità permanente (perdita di 15 crediti) e infortuni mortali (perdita di 20 crediti). Per le decurtazioni da lavoro irregolare, dal 1° gennaio 2026 la perdita è di 5 crediti per ciascun lavoratore coinvolto, con effetto immediato dalla notifica del verbale di accertamento.
La scelta dell'investimento e del percorso formativo deve essere coerente con la tipologia della violazione che ha generato la decurtazione: la Commissione valuta questa correlazione come elemento centrale nell'attribuzione dei crediti. Un investimento in sistemi di monitoraggio ambientale, ad esempio, è più direttamente rilevante per decurtazioni legate all'esposizione a rischi chimici o fisici, mentre sistemi di controllo accessi e tracciabilità delle presenze sono pertinenti a violazioni legate alla gestione irregolare dei lavoratori in cantiere.
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale o tecnica in materia di sicurezza sul lavoro. I contenuti sono elaborati sulla base della Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026, del Decreto Direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, del D.M. n. 132/2024 e dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 come vigente al 7 luglio 2026, nonché di analisi di settore disponibili alla stessa data. Per valutazioni specifiche sulla propria situazione si raccomanda di rivolgersi a un RSPP, a un consulente del lavoro o a un legale specializzato in sicurezza sul lavoro.
